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MEMORANDUM CONTRO LA POVERTA': ECCO I SETTE PUNTI

Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, insieme al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti e all’Alleanza contro la povertà ha firmato, in data 14 aprile 2017, un "Memorandum sull’attuazione della Legge Delega di contrasto alla povertà". Il Memorandum definisce precisi impegni circa il. Sono sette i punti d’intesa raggiunti: eccoli sintetizzati.

1. Criteri di accesso dei beneficiari: introduzione della doppia soglia
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel definire la soglia di accesso, si impegna ad affiancare alla soglia di accesso ISEE, una soglia di accesso legata al reddito disponibile (si utilizzerà l’ISR tenuto conto della scala di equivalenza). Oggi invece il SIA prevede solo la soglia ISEE. Per quanto riguarda l’ISEE, la soglia sarà non inferiore ai 6mila euro (oggi per accedere al SIA è necessario avere un ISEE inferiore ai 3mila euro), mentre per il reddito disponibile la soglia sarà non inferiore ai 3mila euro. Nel calcolo dell’IRS rientreranno anche i costi di locazione, che è la principale spesa per le famiglie in povertà: questo consente fra l’altro anche di tenere conto delle differenze del costo della vita nei diversi territori, essendo gli affitti la voce che più varia tra una zona e l’altra del Paese. Per tenere conto della necessità di fotografare la situazione economica in maniera più reale possibile, verrà facilitato l’utilizzo dell’ISEE correte in caso di perdita del lavoro o riduzione del reddito.

2. Criteri per stabilire l’importo del beneficio: una misura differenziata
Per ragioni di equità, l’importo del sostegno monetario deve essere differenziato in base al reddito. Sarà quindi calcolato come la differenza tra il reddito disponibile e la soglia di riferimento dell’ISR (tenuto conto della scala di equivalenza). Il REI coprirà almeno il 70% di questa differenza ma non l’intera differenza, con lo scopo di evitare che il la misura diventi un disincentivo alla ricerca di un’occupazione adeguata. Il beneficio economico non potrà comunque superare l’importo dell’assegno sociale (485 € mensili). Il valore di eventuali altre prestazioni assistenziali percepite dal nucleo, ad eccezione dell’indennità di accompagnamento, va sottratto dall’importo.

3. Meccanismi per evitare la trappola della povertà, una novità
Il sostegno economico verrà erogato almeno in parte e per un tempo ancora da definire anche dopo un incremento di reddito legato ad una nuova occupazione del beneficiario. Se infatti economicamente a una persona conviene non lavorare e ricevere il Rei, questa non sarà incentivata a cercare un’occupazione che gli permetta di abbandonare la condizione di povertà. Di questo tema, fondamentale, non c’era traccia nella legge delega.

4. Il finanziamento dei servizi per l’inclusione: nasce una linea di finanziamento dedicata. Con il Memorandum, su spinta dell’Alleanza contro la povertà, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali s’impegna ad introdurre nel Fondo per la lotta alla povertà una linea di finanziamento strutturale per i servizi: una quota del Fondo pertanto (non meno del 15% di esso) andrà ai territori per finanziare l’introduzione della componente “servizi” del REI. Fra interventi strutturali e non strutturali, gli stanziamenti destinati ai servizi d’inclusione sociale e di attivazione sociale non dovranno mai scendere al di sotto del 25% della dotazione del Fondo per la lotta alla povertà.

5. Affiancamento ai territori e supporto tecnico
Nel decreto legislativo sarà prevista (entro 12 mesi) l’individuazione di una struttura nazionale permanente di affiancamento delle amministrazioni territoriali competenti, che dia supporto tecnico, ai fini della piena ed uniforme attuazione del REI.

6. Monitoraggio
La Legge delega prevede attività di monitoraggio del Rei, il Memorandum precisa che il piano operativo di monitoraggio deve arrivare entro la fine del 2017, così che l’obiettivo del monitoraggio venga tradotto in pratica sin dall’inizio.

7. La gestione associata del REI
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si impegna a prevedere la gestione associata del REI nel territorio di ogni ambito sociale, come definito dalla rispettiva Regione. Significa che il Rei sarà gestito unitariamente da tutti i Comuni di uno stesso ambito. La definizione delle forme di gestione associata - coerentemente con la suddivisone dei poteri prevista dalla Costituzione - è scelta autonomamente da ogni Regione.

Tratto da: Sara De Carli, www.vita.it